Algoritmi antiriciclaggio Bankitalia: inseriti anche quelli riferiti al settore dei giochi

Ultimo Aggiornamento 18 dic 2018
Algoritmi antiriciclaggio Bankitalia: inseriti anche quelli riferiti al settore dei giochi

La Banca d’Italia ha elaborato un documento, posto in pubblica consultazione fino al 12 giugno 2018, rivolto ai soggetti sottoposti alla sua vigilanza recante "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela" e contenente un ulteriore elaborato rubricato dal titolo “Disposizioni su organizzazioni, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”.

Tra le posizioni assunte da Bankitalia il profilo di rischio del cliente basato su algoritmi e procedure informatiche, la valutazione del rischio cliente tenendo conto anche dell'esecutore (ove rilevante) e del titolare effettivo. Quest’ultimo verrà individuato anche nelle società di persone e nelle associazioni non riconosciute.

Il nuovo documento contiene inoltre posizioni nei confronti del settore dei casino online e delle scommesse poiché considerato ad alto rischio, ragion per cui, nel caso di servizi che presentano un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare, i destinatari verificano l’origine del reddito e/o del patrimonio.

Per quanto riguarda l’identificazione dei fattori di rischio inerenti ad un cliente (art. 17 del dlgs 231/07 così come modificato dal dlgs 90/2017), i destinatari sono tenuti a considerare anche il titolare effettivo e, ove rilevante, l’esecutore. Al fine di individuare una concreta individuazione del rischio, bisogna valutare diversi elementi tra i quali rientrano l’ambito di attività del cliente e le caratteristiche dello stesso, il paese o l’area geografica di riferimento. Particolare attenzione verrà prestata al tipo di attività economica caratterizzata da un elevato utilizzo di contante. Occorre rilevare la riconducibilità delle attività economiche svolte dal cliente a tipologie particolarmente esposte ai rischi di riciclaggio, nel cui ambito rientrano il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, attività prestata da agenti in attività finanziaria e “soggetti convenzionati e agenti” nel servizio di rimessa di denaro oltre alla localizzazione dell’attività svolta e il paese con il quale il cliente, o il titolare effettivo (o se rilevante l’esecutore), hanno collegamenti significativi. Verranno stimati anche i comportamenti tenuti dal cliente o dall’esecutore al momento dell’apertura del rapporto continuativo oppure al compimento delle operazioni. Di particolare rilevanza, inoltre, la struttura del prodotto o dei servizi offerti, in termini di trasparenza e complessità del prodotto, nonché i canali attraverso cui questo viene distribuito.

Rifacendosi alle fonti informative attraverso cui i destinatari della normativa possono individuare il profilo di rischio del cliente, si fa riferimento al rapporto della Commissione Europea (valutazione biennale dei rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere di cui all’art. 6 della direttiva 2015, n. 849), al rapporto adottato dal Comitato di sicurezza finanziaria di cui all’art. 14 del dlgs 231/07, alle relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie, ai documenti provenienti dalle autorità di vigilanza (comunicazioni e provvedimenti sanzionatori) e alla Uif (indicatori, schemi di anomalia e casistiche di riciclaggio). I destinatari potranno inoltre attingere a informazioni provenienti da istituti di ricerca o da fonti giornalistiche.

Per quanto concerne la profilatura del cliente, il documento riporta che il profilo di rischio da attribuire al cliente si baserà, su algoritmi e procedure informatiche. Spetterà tuttavia ai destinatari verificare se la classe di rischio proposta in automatico dai sistemi informatici è coerente con la propria conoscenza del cliente. L’assegnazione finale della classe di rischio dovrà sempre essere validata dal destinatario.

L’identificazione del titolare effettivo, contestualmente a quella del cliente, potrà avvenire senza la presenza fisica del T.e. sulla base dei dati forniti dal cliente stesso. Considerato che il decreto non offre indicazioni ai fini dell’individuazione del titolare effettivo dei soggetti privi di personalità giuridica, il documento della Banca d’Italia richiede che nelle società di persone e nelle associazioni non riconosciute questo venga identificato sulla base delle stesse regole che lo connotano negli enti dotati di personalità giuridica, in quanto compatibili.

Infine, sull’acquisizione e valutazione delle informazioni, i destinatari dovranno valutare le informazioni acquisite sullo scopo e sulla natura del rapporto effettuando verifiche più approfondite proporzionali al profilo di rischio individuato. Dovranno sempre essere sottoposte a valutazione le finalità riferite all’accensione del rapporto, le relazioni fra cliente ed esecutore e fra cliente e titolare effettivo del rapporto, l’attività lavorativa svolta ed in generale le relazioni d’affari relative al cliente e al titolare effettivo.

Giada Benazzi

: Copywriter e Public Relation Specialist

Sono una copywriter specializzata nel settore dell'iGaming ed esperta in Big Data legati al gioco d’azzardo online. Mi occupo della redazione e revisione dei contenuti pubblicati nella sezione blog di Gaming Report, oltre ad effettuare ricerche e indagini di settore. Curo le relazioni pubbliche con i media italiani e internazionali, soprattutto in nazioni come Spagna, Francia, Inghilterra e Stati Uniti.